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Passaggio di personale nei casi di internalizzazione dei servizi pubblici
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione interviene sul tema del passaggio dei dipendenti da un’impresa appaltatrice di un pubblico servizio alla società in house che è subentrata alla prima nell’appalto.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sez. lavoro, 6 dicembre 2016 n. 24972) interviene sul tema del passaggio dei dipendenti da un’impresa appaltatrice di un pubblico servizio alla società in house che è subentrata alla prima nell’appalto.
La questione si inserisce in un quadro più ampio attinente ai fenomeni di esternalizzazione e internalizzazione o anche reinternalizzazione della gestione dei servizi pubblici: in ogni caso, si pone un problema relativo ai passaggi del personale.
Qualche tempo fa, si rilevava che dopo aver percorso la via dell’esternalizzazione del servizio mediante la costituzione di società pubbliche partecipate dall’ente, le scelte legislative (d.l. n. 138/11 convertito in legge n. 148/2011) sembravano favorire più che la liberalizzazione dei servizi, la loro privatizzazione. Quella riforma, infatti, conduceva al progressivo smantellamento delle società a totale partecipazione pubblica – società in house – affidatarie della gestione del servizio senza la necessità di esperire una gara pubblica, per favorire l’apertura al mercato e l’affidamento della gestione del servizio pubblico mediante procedura concorsuale. In altri casi, gli enti locali si sono orientati verso la gestione diretta mediante la reinternalizzazione del servizio, come ad esempio quello di asilo nido o smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
In questi casi si andava ad escludere la sussistenza per l’ente locale di riassorbire il personale che la società aveva assunto senza pubblico concorso. In base all’art. 97 Cost. e all’insegnamento della Corte costituzionale, il pubblico concorso costituisce la modalità ordinaria di assunzione e le deroghe a tale principio possono considerarsi legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (Corte cost., 13 novembre 2009 n. 293). Tuttavia, il problema si poneva solo per le assunzioni precedenti all’anno 2008, poiché la legge finanziaria n. 244/2007, all’art. 30, comma III, aveva obbligato l’ente locale a trasferire nella società pubblica il personale dell’ente o, in subordine, ad assumere con concorso.

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