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Decreto enti locali: novità in materia di personale
Il Decreto-legge n. 50/2017, c.d. decreto enti locali o Manovrina, al suo articolo 22 riporta importanti novità derogatorie in tema di personale: assunzioni, rimborso spese per i titolari di cariche elettive. Vediamole nello specifico.
a cura di Alessandra Villa
Il Decreto-legge n. 50/2017, c.d. decreto enti locali o Manovrina, al suo articolo 22 riporta importanti novità derogatorie in tema di personale: assunzioni, rimborso spese per i titolari di cariche elettive. Vediamole nello specifico.
Riveste interesse per i Comuni la deroga al d.l. 78/2010 (convertito) laddove fissa “le assunzioni del personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009” (art. art. 9, c. 28).
Ora, con il d.l. 50/2017 i Comuni possono derogare al limite richiamato e procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, fermo restando le procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica. Sono stabiliti altri due elementi:
a) i contratti devono avere, da subito, copertura di cassa e derivare “da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati”;
b) le assunzioni devo essere finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali”.
Altro elementi di novità è contenuto al c. 4 dell’art. 22 che modifica il d.l. 78/2010 laddove stabilisce nei confronti dei titolari di cariche elettive per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni il solo rimborso delle spese sostenute e la corresponsione di eventuali gettoni di presenza in misura non superiore l’importo di 30 euro.
Il d.l. 50/2017 esclude dalle disposizioni citate gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali conferiti a titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali. E’ richiesto che la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell’ente presso il quale è rivestita la carica elettiva.
Ancora, il d.l. 50/2017 innova la legge 190/2014 laddove stabilisce “il divieto per province e regioni a statuto ordinario di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell’ambito di procedure di mobilità” (art. 1, c. 420).
Il divieto di assunzione non trova applicazione per la copertura di posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili delle province e delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali (art. 22, c. 5).
tratto da LaGazzettadegliEntiLocali
di Serafina Frazzingaro, Giuseppe Raffaele Macrì, Pierluigi Rotili
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