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Personale in convenzione tra due enti e corretta costituzione dei fondi del salario accessorio: le recenti indicazioni dei giudici contabili
Nuove indicazioni da parte dei giudici contabili su alcune questioni di rilevante importanza, avuto riguardo all’utilizzazione del personale in convenzione tra due enti e sulla corretta costituzione dei fondi del salario accessorio, qui di seguito commentate.

Nuove indicazioni da parte dei giudici contabili su alcune questioni di rilevante importanza, avuto riguardo all’utilizzazione del personale in convenzione tra due enti e sulla corretta costituzione dei fondi del salario accessorio, qui di seguito commentate.

Utilizzazione del personale in convenzione

Le diposizioni dell’art.14 CCNL 22/01/2004 permettono l’utilizzazione del personale tra enti locali, attraverso la sottoscrizione di specifica convenzione, mentre le disposizioni dell’art.1, comma 557, della Legge n.311/2004, prevedono che, i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza. La questione, sicuramente innovativa, riguarda la possibilità di utilizzare in modo cumulato le due disposizioni contrattuali e legislative, note come “scavalco condiviso” e “scavalco d’eccedenza”, nei confronti dello stesso dipendente.

Il caso

In particolare, nel caso specifico, il dipendente sarebbe utilizzato per 6 ore del suo orario d’obbligo, ossia all’interno delle 36 ore settimanali, da parte dell’altra amministrazione, mentre quest’ultima chiede di utilizzare ulteriori 6 ore in eccedenza dell’orario d’obbligo dello stesso dipendente, trattandosi di Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Il Comune chiede, pertanto, ai magistrati contabili, se la citata soluzione sia corretta da un punto di vista giuridico-contabile, e l’impatto sulle limitazioni delle spese flessibili ai sensi dell’art.9, comma 28, d.l.78/2010.
La risposta è stata fornita dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, con la deliberazione 07/04/2017 n.109 qui di seguito commentata.

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