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Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici delle ASP
Il servizio di consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia risponde al quesito sugli obblighi di pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di incarichi politici, dirigenziali

Il servizio di consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia risponde al seguente quesito posto da una Azienda di Servizi alla Persona.

L’Azienda di servizi alla persona chiede un chiarimento sull’applicazione dell’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 24 maggio 2016, n. 97. In particolare, l’Azienda chiede di sapere quali siano gli obblighi di pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale dei consiglieri dell’ASP e del direttore generale dell’Azienda, nominato dallo stesso consiglio di amministrazione.

Il novellato art. 14 del d.lgs. 33/2013 stabilisce gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo e i titolari di incarichi dirigenziali. In particolare, per quanto qui di interesse, il comma 1, alla lett. f), dispone che i titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, sono tenuti alla pubblicazione delle ‘dichiarazioni di cui all’art. 2[1], della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della stessa legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso (…).’[2]

Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione della norma, si osserva che, come chiarito dall’ANAC[3], le disposizioni di cui all’art. 14 si applicano, negli enti diversi da quelli territoriali (come le ASP), anche agli organi non espressione di rappresentanza politica ma che svolgono una funzione di indirizzo. Ritiene infatti l’ANAC che, nell’individuazione dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, vadano annoverati anche i componenti degli organi che, pur non espressione di rappresentanza politica, siano titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all’organizzazione e all’attività dell’amministrazione cui sono preposti[4].

Per facilitare l’individuazione degli organi tenuti ad osservare la norma in parola, l’ANAC ha chiarito che ‘Negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi, (…) occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, tra l’altro, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo dell’ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione di direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.[5]

Dunque, in considerazione delle funzioni svolte dai consigli di amministrazione delle ASP, che coincidono in tutto o in parte con quanto descritto dall’Autorità, si ritiene che anche i membri di tali CDA siano soggetti agli obblighi di pubblicazione su indicati. Peraltro, non si reputa rilevante il fatto che le nomine dei consiglieri vengano effettuate dal sindaco di un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Infatti, l’esclusione dall’obbligo di pubblicazione dei documenti di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013, opera solo nei confronti dei titolari di incarichi politici[6] di tali enti, e non già per soggetti da questi a qualsiasi titolo nominati in altre amministrazioni.

Per quanto concerne, infine, il direttore generale dell’Azienda, si osserva innanzitutto che, per effetto delle modifiche al d.lgs. 33/2013 apportate dal d.lgs. 97/2016, i titolari degli incarichi dirigenziali rientrano ora fra i soggetti individuati dall’art. 14[7]. Ne deriva che, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, le pubbliche amministrazioni sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui al comma 1 anche ‘per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti’. Inoltre, ai sensi del comma 1-ter, i dirigenti sono tenuti anche a comunicare all’amministrazione presso la quale prestano servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, dati che poi devono essere pubblicati sul sito istituzionale[8].

 

Per maggiori approfondimenti:

LEGGI le LINEE GUIDA ANAC

Leggi l’articoloObblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di incarichi dirigenziali

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[1] Si tratta, in sintesi e per quanto qui rilevante, di una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società e di copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche.

[2] Per completezza di informazione si segnala che il successivo comma 1-bis dispone che non sussiste l’obbligo di pubblicazione dei documenti e delle informazioni elencati al comma 1 nel caso in cui gli incarichi o le cariche di amministrazione, di direzione o di governo siano attribuiti a titolo gratuito.

[3] Delibera ANAC n. 241 dell’8 marzo 2017, recante ‘Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016’.

[4] Tale interpretazione è coerente con quella già fornita dalla stessa Autorità nella delibera n. 144 del 2014.

[5] Punto 5.1 delle FAQ in materia di trasparenza (sull’applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016), reperibili sul sito internet dell’Autorità nazionale anticorruzione.

[6] Nonché dei loro coniugi non separati e dei parenti entro il secondo grado.

[7] Mentre prima a questi si applicava l’art. 15, ora ristretto ai soli titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

[8] Con riferimento agli obblighi di pubblicazione riguardanti i titolari di incarichi dirigenziali, si rinvia ai chiarimenti e alle osservazioni formulati dall’ANAC al punto 2.3 delle Linee guida approvate nell’adunanza dell’8 marzo 2016 (delibera n. 241/2016).

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