Stabilizzazioni senza paletti alle assunzioni

Fonte: Italia Oggi

Le procedure di stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione non devono pregiudicare l’adeguato accesso dall’esterno al lavoro pubblico. Di conseguenza, le amministrazioni non possono destinarvi più del 50% del loro budget assunzionale complessivo. Lo ha chiarito la circolare n. 5/2013 del dipartimento della Funzione pubblica, diramata per chiarire le novità introdotte dal decreto legge 101/2013 (si veda ItaliaOggi del 4/12/2013). Fra queste, una delle più rilevanti riguarda le previsione di una nuova modalità di «reclutamento speciale» diretta ad assumere in pianta stabile i lavoratori a tempo determinato che hanno maturato almeno tre anni di anzianità negli ultimi cinque anni, inclusi coloro che, pur avendo i requisiti previsti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, non erano stati stabilizzati. Il meccanismo, disciplinato dall’art. 4, comma 6, del dl 101, prevede l’espletamento di procedure selettive, per titoli ed esami, riservate ai predetti lavoratori. Proprio per salvaguardare l’acceso dall’esterno, la norma impone che le assunzioni possano essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013-2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50%. Tale procedura è alternativa a quella prevista dall’art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2011, che si differenzia dalla prima in quanto consente di bandire concorsi pubblici aperti con una riserva di posti non superiore al 40% a favore dei cd precari. Anche in tal caso, vale il tetto del 50% delle risorse assunzionali disponibili. Il concetto di alternatività fra le due modalità è chiarito nei punti 3.4 e 3.8 della circolare, laddove si afferma che esse sono fra di loro complementari rispetto alla verifica del rispetto del budget assunzionale. In altri termini, le p.a. possono avviarle anche contemporaneamente, ma devono comunque rispettare, complessivamente, il limite del 50%. Ai fini del computo del budget, non rilevano le assunzioni dei lavoratori reclutati mediante avviamento ai sensi dell’art. 16 della legge 56/1987 che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi acquisendo, in tal modo, un diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla stessa amministrazione per le medesime mansioni. Il tetto del 50% delle risorse assunzionali vale anche, secondo il punto 3.9 della circolare, per l’ulteriore modalità speciale di reclutamento prevista per regioni ed enti locali dall’art. 4, comma 6-quater, del dl 101, che consente di stabilizzare a domanda (quindi senza concorso) i vincitori dei concorsi a tempo determinato banditi ai sensi dell’art. 1, comma 560, l 296/2006. In tal caso, il documento di prassi sembra andare oltre il testo della norma, che (a differenza del precedente comma 6) non prevede esplicitamente il limite. Per rafforzare ulteriormente l’accesso dall’esterno, la circolare ribadisce che, fatta salva la possibilità di programmare le assunzioni considerando l’intero budget 2013-2016, resta fermo il vincolo di non superare per ciascun anno la misura del 50%.Infine, la circolare ribadisce che in tutti i casi, quale che sia la modalità prescelta, le p.a. devono procedere nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

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