Stabilizzazione del personale impossibile se già di ruolo nella Pubblica Amministrazione

Approfondimento di V. Giannotti e G. Popolla

La stabilizzazione del personale della Pubblica Amministrazione ha l’obiettivo di superare il precariato, ossia convertire a tempo indeterminato contratti di lavoro a tempo determinato, attraverso una procedura a domanda, per i candidati che avessero a suo tempo sostenuto prove selettive per essere assunti a tempo determinato, ovvero indire concorsi pubblici con il 50% dei posti riservati al personale a tempo determinato non in possesso dei requisiti di stabilizzazione a domanda. Le disposizioni sono quelle previste dall’art.20 del d.lgs. 75/2017. È possibile stabilizzare il personale a tempo determinato, avente i requisiti, per una posizione più elevata in caso di personale assunto da una Pubblica Amministrazione nel frattempo a tempo indeterminato? Alla risposta positiva del Tribunale amministrativo di primo grado ha risposto in modo negativo il Consiglio di Stato (sentenza n. 872/2020) riformandone la sentenza.

Le disposizioni legislative

Il Decreto Madia (d.lgs. 75/2017) ha previsto due possibilità di ingresso a tempo indeterminato per il personale precario disciplinati dall’art.20:

  • Al comma 1 si prevede che “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio…

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