Spese legali: rimborso

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

Nonostante il proscioglimento dalle accuse di corruzione e concussione, non ha diritto al rimborso delle spese legali il dipendente locale siciliano quando l’attività contestata esula dai doveri di ufficio e dall’adempimento dei compiti dell’ufficio. Ordinanza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 5 marzo 2019, n. 6349.

Massima

Sulla base della legge siciliana n. 145/1980, modificata dalla successiva legge n. 30/2000, i dipendenti della Regione hanno diritto al rimborso delle spese legali sostenute per i giudizi in sede penale sulle responsabilità per atti e comportamenti connessi all’espletamento del servizio, a condizione che detti giudizi si concludano con una pronuncia di esenzione da qualsiasi responsabilità e che l’attività di assistenza legale sia in diretta connessione con il fine pubblico.

Fatto

In reazione alla sentenza di primo grado, il Comune ha agito in giudizio per far dichiarare l’insussistenza del diritto di un dipendente tecnico comunale prosciolto nel processo penale per le imputazioni di concussione e istigazione alla corruzione:
a) a ricevere la restituzione della somma di Euro 420,45 detrattagli dalla retribuzione;
b) a ottenere il pagamento di 14 giornate di congedo usufruite per assistere alle udienze del processo penale;
c) a ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, pari ad Euro 7.540,28, oltre accessori di legge.

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