Sanzioni disciplinari e condotta extra-lavorativa

Approfondimento di G. Crepaldi

La sanzione disciplinare può trovare la sua causa in condotte extra-lavorative: talora può giustificarsi e risultare proporzionata la sanzione estintiva del rapporto di lavoro.
Così in un recente caso venuto all’esame della Corte di Cassazione, sez. lavoro, 1° dicembre 2016 n. 24566 che conferma la legittimità del licenziamento del dipendente per “detenzione, in ambito extra-lavorativo, di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti a fine di spaccio”.
Il lavoratore, infatti, è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche a non porre in essere, fuori dell’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da comprometterne il rapporto fiduciario, il cui apprezzamento spetta al giudice di merito (Cass., sez. lav., 6 agosto 2015 n. 16524; Cass., sez. lav., 31 luglio 2015 n. 16268; Cass., sez. lav., 19 gennaio 2015 n. 776).
La casistica esaminata dalla giurisprudenza è molto varia: tra i casi più noti, quello del poliziotto in congedo ordinario sorpreso fuori dal servizio verso le ore 3 del mattino in abbigliamento femminile, pesantemente truccato e con vistosa parrucca nera (Tar Lazio, sez. I ter, 15 novembre 2001 n. 9459), al caso dell’insegnante, trasferita per incompatibilità ambientale, che intratteneva varie relazioni intime con i colleghi.
Abolito il requisito, e il relativo certificato, di buona condotta che un tempo si chiedeva ai pubblici dipendenti, il comportamento fuori dal rapporto di lavoro e nell’ambito della sua vita privata, dunque, rileva ancora e può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
Ciò avviene, ben s’intenda, solo quando tale comportamento finisca per influire sul decoro della pubblica amministrazione nonché sulla stessa affidabilità del soggetto interessato.

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