Rimborso spese per trasferte di durata superiore alle 12 ore

L’ARAN risponde a un quesito relativo alla possibilità che venga riconosciuto ad un dipendente, che affronta una trasferta di oltre 12 ore e in zone montuose e impervie, il doppio del rimborso previsto in genere per le trasferte.

Orientamenti applicativi ARAN 26/9/2017 n. RAL_1947

Domanda:

Al personale dell’ente, inviato ad operare in zone montuose ed impervie, prive di strutture e servizi di ristoro, per una durata superiore a 12 ore, può essere riconosciuto il doppio del rimborso forfettario di € 20,66 lordi (L.40.000 lorde) previsto dall’art.41, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale “gli enti individuano, previo confronto con le organizzazioni sindacali, le particolari situazioni che, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfettaria di L. 40.000 lorde”?

Risposta:

In ordine a tale particolare problematica, si ritiene utile precisare quanto segue.
L’art. 41, comma 5, del CCNL del 14/9/2000 sancisce che “per le trasferte di durata superiore alle 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L.43.100 per il primo pasto e di complessive L. 85.700 per i due pasti.”
Ne consegue, pertanto, che la disciplina contrattuale, per ogni intera giornata di trasferta (in tal senso il richiamo ad una durata superiore a 12 ore ed il riferimento ad uno o due pasti giornalieri), ha inteso riconoscere al lavoratore interessato solo i rimborsi da erogare secondo le regole e negli importi espressamente stabiliti.
L’indennità forfetaria, prevista dall’art.41, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, per le fattispecie ivi direttamente previste, si configura espressamente come unica e completa alternativa ai rimborsi del sopra citato comma 5 (“…consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfettaria di L.40.000 lorde. ….”).
Proprio perché si tratta di una somma forfetaria erogata in luogo dei rimborsi giornalieri, ordinariamente riconosciuti al lavoratore in trasferta, non può che avere anche essa carattere giornaliero, essere cioè complessivamente riferita all’intera durata della singola giornata.
Ciò porta ad escludere che nel caso di trasferta superiore a 12 ore si possa procedere al raddoppio dell’importo.

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