Il rimborso in favore dei dipendenti degli enti locali è attualmente disciplinato dall’art. 12 del CCNL del 12 dicembre 2002 per l’area della dirigenza, e dall’art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000, per il restante personale; dette norme lo subordinano alle circostanze che i fatti o gli atti siano direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, all’insussistenza del conflitto d’interessi e all’assenza di dolo o di colpa grave.
La mera connessione occasionale delle condotte con la qualifica di pubblico ufficiale non è, quindi, sufficiente ai fini dell’ammissibilità del rimborso delle spese legali, altrimenti dovendo farsi rientrare nel campo applicativo della norma tutte le imputazioni relative ai reati propri inerenti a condotte che trovino nel servizio la mera occasione di realizzazione. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. N. 1190/2013; conforme TAR Emilia Romagna, sent. N. 467 del 22 giugno 2017)
Inoltre, solo le pronunce di assoluzione motivate per insussistenza del fatto o perché l’imputato non lo ha commesso, consentono di escludere in radice il conflitto d’interessi. Qualora, invece, siano motivate ai sensi del comma 2, dell’art. 530, del c.p.p., che ricorre qualora “manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”, occorrerà altresì verificare l’assenza del conflitto d’interessi con l’ente pubblico.
Per maggiori approfondimenti consulta lo SPECIALE sul POTERE DISCIPLINARE |
Ti consigliamo il VOLUME:
Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego
di Livio Boiero
Il volume risulta importante sia per il datore di lavoro, che deve applicare le sanzioni, sia per il dipendente che si trova coinvolto in un procedimento disciplinare, al fine di impostare correttamente la propria difesa.
Il lavoro prende in considerazione anche le ultime novità in materia di whistleblowers e delle azioni del Governo assunte per contrastare il fenomeno del c.d. “furbetto del cartellino”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento