Riduzione indennità personale educativo – Orientamento Aran

Orientamenti applicativi ARAN 18/11/2016 n. RAL_1877

Nel caso in cui le risorse per la contrattazione integrativa subiscano una sensibile riduzione, per effetto di cessazione di personale dal servizio, le indennità per il personale insegnante e per quello educativo degli asili nido, di turno e di rischio possono essere proporzionalmente decurtate al fine di rientrare nei limiti delle risorse effettivamente disponibili?

Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Innanzitutto, si deve ricordare che:
a) i compensi e i trattamenti accessori che, attualmente, possono essere erogati ai dipendenti degli enti del Comparto Regioni-Autonomie Locali, sono solo ed esclusivamente quelli previsti dall’art.17 del CCNL dell’1.4.1999;
b) i suddetti trattamenti accessori del personale devono sempre trovare integrale copertura finanziaria nelle generali risorse dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999. Nessuna disposizione contrattuale consente di finanziare i vari compensi del trattamento accessorio, ponendo i relativi oneri direttamente a carico del bilancio dell’ente.
Alla luce di quanto detto, pertanto, se rispetto al precedente contratto integrativo, in sede di rinnovo dello stesso, si dovesse riscontrare un minore ammontare delle risorse disponibili (sia stabili che variabili), l’ente dovrebbe procedere alla rinegoziazione delle pregresse destinazioni delle risorse finanziarie alle varie voci del trattamento accessorio del personale, in modo da adeguarle alle nuove ed effettive disponibilità economiche.
Occorre, poi, aggiungere che, nell’attuale sistema negoziale, la contrattazione collettiva si svolge, analogamente a quanto avviene nel settore del lavoro privato, nel rispetto della piena libertà ed autonomia delle parti stipulanti, nel rispetto del diverso ruolo e responsabilità delle stesse e sul presupposto della reciproca convenienza ad addivenire alla stipulazione del contratto collettivo, anche di carattere integrativo.
In sede di contrattazione integrativa, pertanto, ciascuna parte adotta i comportamenti e le decisioni ritenuti più opportuni a salvaguardare il proprio specifico interesse, come autonomamente valutato.
Ciò comporta, quindi, che, nell’ambito del processo negoziale, l’ente, nella sua veste di datore di lavoro, è chiamato a tutelare in via prioritaria le proprie esigenze organizzative e funzionali.
Conseguentemente, lo stesso si assume una piena ed autonoma responsabilità in materia, anche con specifico riferimento alla destinazione delle risorse disponibili al finanziamento dei vari istituti contrattuali.
Infatti, nessuna norma dei vigenti CCNL impone, neppure come semplice criterio di priorità, di destinare le risorse effettivamente a disposizione ad una o ad un’altra finalità.
Pertanto, il datore di lavoro pubblico deve essere ben consapevole che ogni sua scelta in un determinato senso finisce, comunque, per sottrarre risorse disponibili da altre destinazioni ugualmente di prioritario interesse dello stesso, in quanto connesse a proprie e specifiche esigenze funzionali ed operative.
In sede di adozione di tale scelta, quindi, l’ente terrà conto della natura, dei contenuti e delle caratteristiche dei vari compensi considerati dall’art.17 del CCNL dell’1.4.1999.

Per completezza informativa, infine, si coglie l’occasione per evidenziare che la contrattazione integrativa non è in alcun modo legittimata a modificare, in aumento o in diminuzione, la misura dei trattamenti economici accessori già preventivamente e direttamente definiti nel contratto collettivo nazionale.

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