Al fine di comprendere che cosa sta succedendo sul tema in trattazione, giova ricordare che l’
art.10 del DL n. 90/2014 aveva abrogato la normativa precedente riguardante i
diritti di rogito (art. 30 secondo comma L. n. 734/1973; art. 41, quarto comma, L. n. 312/1980) stabilendo che il
provento annuale dei diritti dovesse essere
attribuito integralmente al
Comune, salva l’ipotesi derogatoria introdotta in sede di conversione in legge con il comma 2 bis del medesimo articolo secondo la quale “
negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale” una quota annuale del provento, poteva venire attribuita al Segretario rogante, a condizione che l’importo fosse contenuto nei limiti del quinto dello stipendio.
La Sezione Autonomie affrontava l’analisi della normativa de qua nel contesto di un quesito riguardante la corretta determinazione dell’entità degli emolumenti da corrispondersi nella ricorrenza dei presupposti previsti dal comma 2 bis, riferito al caso in cui l’ammontare del provento acquisito dall’Ente fosse pari o inferiore al massimo erogabile a norma della citata disposizione, scrutinando l’eventuale possibilità per l’Ente di intervenire in merito, nell’ambito della propria potestà regolamentare.
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