Ricongiungimento dei genitori-lavoratori con figli minori di tre anni

Approfondimento di G. Crepaldi

Con modifica realizzata dall’art. 3, comma 105, della legge finanziaria per l’anno 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) è stato inserito nel d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, l’art. 42 bis, relativo all’assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche.

La disposizione prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

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