Retribuzione e altre indennità (passaggio tra amministrazioni)

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

Non è illegittimo differenziare il trattamento dei dipendenti di un’amministrazione con quelli che vi sono transitati successivamente per mobilità, valorizzando la posizione dei dipendenti in servizio ad una certa data con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: la prosecuzione giuridica del rapporto di lavoro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore. Ordinanza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 5 giugno 2019, n. 15281.

Massima

In merito al passaggio dei lavoratori ad una diversa pubblica amministrazione, le disposizioni normative che garantiscono il mantenimento del trattamento economico e normativo non implicano la parificazione coi dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione.

Fatto

Con ricorso al Tribunale di Roma, alcuni dipendenti del Comune X, rispettivamente dal 2/5/2007 (con inquadramento nella categoria D, posizione economica D3) e dall’1/6/2007 (con inquadramento nella categoria D, posizione economica D2) a seguito di passaggio diretto ai sensi dell’art. 30, del d.lgs. n. 165 del 2001, da altre pubbliche amministrazioni chiedendo che fosse annullata e/o disapplicata la determina dirigenziale n. 26661/2008 con la quale era stata disposta la revoca dell’attribuzione della classe economica per non essere sussistente il presupposto dell’anzianità di servizio di almeno un anno nella posizione economica inferiore alle dipendenze del Comune. Ad avviso dei ricorrenti doveva essere considerata utile anche l’anzianità di servizio dalle stesse maturata prima del passaggio.

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