Rapporto di lavoro e uffici stampa: la giurisprudenza costituzionale

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

Alle Regioni è preclusa la possibilità di disciplinare con propria legge la natura del rapporto di lavoro sia dei dipendenti propri sia di quelli dei propri Enti. Anche le Regioni a statuto speciale, oltre ovviamente quelle ordinarie, non possono applicare ai propri dipendenti giornalisti il CCNL stipulato tra gli editori e la Federazione della stampa, ma devono applicare il contratto del personale. Sono queste le più recenti indicazioni dettate dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici. Si deve ricordare che un altro principio interpretativo che si deve considerare consolidato nella giurisprudenza della Consulta sul rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è costituito dal divieto di superare il tetto massimo per le nuove assunzioni fissato dal legislatore nazionale.

Il rapporto di lavoro

Le Regioni non possono dettare una normativa legislativa sul rapporto di lavoro dei dipendenti siano essi propri che di propri enti: siamo in presenza di una materia compresa nell’ambito delle disposizioni legislative nazionali, in quanto siamo nell’ambito dell’applicazione dei principi dell’ordinamento civile. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 100/2019. Tale divieto si estende anche agli enti pubblici economici, enti nei quali -come è noto- si applicano interamente le disposizioni dettate per i dipendenti privati, non potendo essi essere considerati come amministrazioni pubbliche.
Il caso specifico riguarda l’inquadramento dei dipendenti un ente pubblico economico della regione Veneto.
L’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione “riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia di ordinamento civile, ivi compresa la disciplina del contratto di lavoro, esclusi coli i profili relativi alla tutela e sicurezza del lavoro ed alla formazione professionale, che appartengono invece alla competenza esclusiva delle Regioni, per cui le norme regionali censurate introdurrebbero una deroga alla normativa statale in tema di rapporto di lavoro, intervenendo in una materia riservata alla competenza legislativa dello Stato”.

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