Quanti giorni di ferie spettano ad un lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale? Orientamento Aran

Orientamento Applicativo del 17 luglio 2016, RAL 1856

DOMANDA:
Quanti giorni di ferie spettano ad un lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale con un orario di lavoro di 20 ore settimanali, articolato dal lunedì al giovedì di ogni settimana (dalle ore 8, 00 alle ore 13,00)?

RISPOSTA:
I giorni di ferie spettanti al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono 30 nel caso in cui si tratti di lavoratore al primo impiego nella PA; 32 giorni se ha già prestato servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente presso altra amministrazione (art.18, commi 2 e 3, del CCNL del 6.7.1995).

Dopo 3 anni di servizio, anche ai dipendenti neoassunti spettano comunque 32 giorni di ferie.

In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.18 del CCNL del 6.7.1995 (32 e 30 per i neoassunti, come sopra detto) sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall’ articolo 1, comma 1, lettera “a”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937.

Alla luce di tale ricostruzione, quindi, nell’ipotesi di lavoratore neoassunto a tempo pieno, con un orario di lavoro ordinario articolato su cinque giorni settimanali, per i primi tre anni allo stesso, sono riconosciuti 26 giorni di ferie annuali.

Nella medesima situazione, ove venga in considerazione, invece, un dipendente neoassunto con rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo misto o verticale, troverà applicazione la disciplina dell’art. 6, comma 8, del CCNL del 14.9.2000, secondo la quale, in presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale (verticale o misto) occorre riproporzionare i giorni di ferie in relazione alle giornate di lavoro prestate nell’anno, sulla base delle statuizioni del contratto individuale a tal fine stipulato con l’ente.

Pertanto, se il suddetto dipendente lavora, in base al proprio contratto individuale, solo 4 giorni settimanali sui 5 previsti per la generalità dei lavoratori a tempo pieno avrà diritto solo a 21 giorni di ferie (pari a 26×4/5, con arrotondamento all’unità superiore dato che il decimale risultante dal calcolo è superiore a 0,5), per i primi tre anni di lavoro.

Tale regola del riproporzionamento trova applicazione anche per le 4 giornate di riposo previste dall’art. 18, comma 6, del CCNL del 6.7.1995 (4×4/5, pari a 3 giorni, dato il decimale risultante dal calcolo è inferiore a 0,5).

Come previsto dall’art.6, comma 8 del CCNL del 14.9.2000, il trattamento economico di ciascuna giornata di ferie è comunque commisurato alla durata della prestazione giornaliera (cioè 5 ore).

Si ricorda anche che, entro i limiti sopra richiamati (30 e 26 giorni), nel primo e nell’ultimo anno di servizio, i giorni di ferie effettivamente spettanti al lavoratore sono determinati in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato.

A tal fine la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero (art.18, comma 7, del CCNL del 6.7.1995).

 

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