Quando la nomina del direttore dell’esecuzione rende possibile l’erogazione degli incentivi tecnici

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

I regolamenti degli Enti e la prassi di remunerare gli incentivi tecnici per servizi e forniture sulla base della sola nomina del direttore dell’esecuzione, quasi che la stessa fosse liberamente determinabile dalla stazione appaltante, prestano il fianco a possibili illegittimità, come ben evidenziato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione 21 maggio 2019, n. 107).

Il dubbio del Comune

Il collegamento con la normativa del codice dei contratti e le Linee guida dell’ANAC pongono alcuni problemi di corretta interpretazione. Infatti, da un lato l’art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 prevede che: “la disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione”, mentre dall’altro lato le Linee guida n. 3 elaborate dall’ANAC evidenziano come negli appalti di servizi e forniture il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche sia limitato ai casi in cui ricorra l’obbligo della nomina del direttore dell’esecuzione come soggetto diverso dal RUP. Tale ulteriore verifica si potrebbe presentare, non solo per gli importi superiori ai 500.000 euro dove il direttore dell’esecuzione è obbligatorio in quanto necessariamente diverso dal RUP, ma anche nel caso in cui l’ente decida di nominare il direttore dell’esecuzione per qualsiasi altra motivazione. In quest’ultimo caso si porrebbe il dubbio sulla legittima aspettativa da parte dei dipendenti di ricevere le relative incentivazioni previste dalla normativa anche sulla base delle norme regolamentari attuate dai singoli Comuni.

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