Prove concorsuali e uso del cellulare o altri dispositivi

di G. Crepaldi (www.ilpersonale.it 15/4/2015)

Il d.P.R. n. 487 del 1994 che regola l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi certo nulla dispone sul divieto dell’uso dei telefoni cellulari in occasione dello svolgimento delle prove concorsuali da parte del candidato: nel 1994 i cellulari non erano assolutamente diffusi e potevano essere considerati un bene di pochi. Tuttavia, l’ampia formulazione dell’art. 13 del Regolamento richiamato consente di vietarne l’uso in quanto la norma impedisce taluni comportamenti generali: i candidati non possono comunicare tra di loro ovvero mettersi in relazione con altri; non possono introdurre appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, a pena di esclusione dalle prove.
Questa norma deve essere letta in senso evolutivo, attraverso una interpretazione adeguatrice che consenta di tener conto dello sviluppo tecnologico, di guisa che tra gli strumenti idonei a mettersi in contatto con gli altri oggi non possono non essere annoverati anche i vari apparecchi quali cellulari, tablet, palmari, etc. Sul punto si è espressa di recente la pronuncia del T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 13 febbraio 2015 n. 247.

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