Produttività liquidata e non dovuta. Per la Cassazione il reato è il peculato e non la truffa aggravata

Approfondimento di V. Giannotti

L’oggetto di rinvio a giudizio e di successiva sentenza, prima del Tribunale penale e poi della Corte di appello, riguarda l’erogazione dei compensi di produttività al proprio personale dipendente da parte del dirigente del servizio finanziario, il quale attestava falsamente con proprie determinazioni l’avvenuta esecuzione delle attività ed il conseguimento del risultato apprezzabile dei progetti-obiettivo, in mancanza di qualsivoglia relazione finale o atto equipollente sull’espletamento dell’attività nei tempi previsti, sugli apporti individuali e sul risultato finale, nonché per aver attestato la conformità, invero inesistente, dei progetti-obiettivo alla legge.

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