Prestazioni occasionali: vademecum dell’Inps

L’Inps ha pubblicato un vademecum in cui fornisce semplici istruzioni relative alla procedura di registrazione a PrestO, la piattaforma telematica predisposta sul sito Inps per le prestazioni di lavoro occasionale, e gli adempimenti da rispettare.
L’Istituto precisa che in alcuni punti la rigidità della procedura è dettata dalla necessità di “adeguare i singoli passaggi procedurali al dettato normativo, i cui cardini sono la totale automatizzazione/tracciabilità delle transazioni e la tutela del prestatore di lavoro“.

Come accedere alla piattaforma

Percorriamo sinteticamente tutti gli step per accedere alla piattaforma:

• l’utilizzatore e il prestatore devono registrarsi sulla procedura delle prestazioni occasionali (non su quella dei voucher).
• l’utilizzatore deve creare la provvista economica nel cd. portafoglio virtuale tramite: F24 o PagoPa.
• fatta la registrazione, l’utilizzatore può procedere con l’inserimento delle prestazioni di cui intende usufruire per il Contratto di prestazione occasionale (CPO) o di cui ha usufruito nel caso del Libretto famiglia. Per il CPO, almeno 60 minuti prima della prestazione, l’utilizzatore deve effettuare la dichiarazione, comunicando tutti i dati necessari richiesti dalla legge e recepiti dalla procedura.

Una volta inserita, la prestazione non può più essere modificata.
Nel caso in cui la prestazione precedentemente inserita non si svolga, l’utilizzatore può revocarla entro il termine tassativo del terzo giorno successivo alla fine della prestazione. Più precisamente, la prestazione può essere revocata entro le 23:59 del terzo giorno successivo alla fine della prestazione.
Esempio: prestazione inserita per i giorni 6/7/8 novembre 2017. Il lavoratore il 7 novembre sta male e non si presenta a lavoro. L’utilizzatore può revocare la prestazione del 7 novembre fino alle 23:59 del 10 novembre.

Attività del prestatore

Il prestatore, nell’arco di tempo di tre giorni dalla data della prestazione, può sempre confermare la prestazione eseguita (è una facoltà, non un obbligo), in analogia con una c.d. timbratura di uscita dal luogo di lavoro, e in tal caso l’utilizzatore non potrà revocare la prestazione. Inoltre il prestatore, nell’arco di tempo di tre giorni dalla data della prestazione, può confermare la prestazione eseguita anche dopo la revoca da parte dell’utilizzatore, se la prestazione si è realmente svolta.

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