Pioggia di adempimenti per la nuova programmazione del personale del 2020 per i Comuni

Approfondimento di V. Giannotti e G. Popolla

Dopo che la Conferenza Stato-Città ha dato il via libera alla bozza del decreto interministeriale (MEF e Ministero dell’Interno) sull’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del d.l. 33/2019 (Decreto Crescita), le condizioni di operatività della programmazione del personale a partire dall’anno 2020 si arricchisce di nuove verifiche ed adempimenti.

Il primo valore soglia

L’art. 4 del decreto ha individuato le fasce demografiche indicando per ognuna di esse la percentuale massima da applicare al rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti secondo la seguente tabella:

Fasce demografiche

Valore soglia

a) Comuni con meno di 1.000 abitanti

29,5 %

b) Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti

28,6 %

c) Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti

27,6 %

d) Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti

27,2 %

e) Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti

26,9 %

f) Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti

27,0 %

g) Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti

27,6 %

h) Comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti

28,8 %

i) Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre

25,3%

Per la programmazione del personale gli enti dovranno, pertanto, calcolare la spesa del personale tra gli impegni di competenza del conto consuntivo dell’anno precedente. La spesa da considerare deve includere oltre al personale a tempo indeterminato e determinato, anche la spesa sostenuta per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (che dovrebbero essere cessati a partire da luglio 2019, mentre restano ancora validi eventuali rapporti autonomi per funzioni non ordinarie dell’ente), del personale assunto ai sensi dell’art.110 commi 1 e 2 del TUEL, oltre al personale in comando, in convenzione o assegnato in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.

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