Pesatura delle posizioni organizzative – Orientamento Aran

Orientamenti applicativi ARAN 11/5/2017 n. RAL_1930

Un ente ha effettuato la pesatura delle posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento, sulla base dei criteri a tal fine autonomamente adottati. Successivamente, dopo alcuni anni, alcuni uffici hanno subito una diminuzione del proprio carico di lavoro. Nell’ente, peraltro, non sono intervenuti mutamenti organizzativi dalla pesatura all’epoca effettuata.
E’ possibile procedere ad una nuova pesatura anche in mancanza di mutamenti organizzativi? E’ possibile inserire tra i criteri di pesatura i carichi di lavoro)?

In ordine alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) ogni ente dopo aver istituito le posizioni organizzative e fissato le relative competenze, procede alla graduazione delle stesse, sulla base dello specifico sistema a tal fine adottato, in modo da valorizzare i compiti e le responsabilità che caratterizzano ciascuna di esse;
b) in esito al processo di graduazione, viene stabilito, per ciascuna posizione organizzativa, il valore economico della retribuzione di posizione, corrispondente al livello di apprezzamento assegnato, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla disciplina contrattuale e nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili per tali finalità (art.17, comma 2, lett.c, del CCNL del 31.3.1999; per gli enti privi di dirigenza il riferimento è alle previsioni dell’art.11 del CCNL del 31.3.1999).
Fatta questa sommaria ricostruzione delle vigenti regole contrattuali in materia di determinazione della retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa, si può affermare che il valore precedentemente stabilito dall’ente per tale particolare compenso, relativamente a una posizione organizzativa, può essere modificato:
a) a seguito di una nuova graduazione della rilevanza organizzativa della stessa, sulla base del sistema di valutazione delle posizioni organizzative a tal fine adottato, in presenza di un ampliamento o di una riduzione dei compiti e delle responsabilità che la caratterizzano;
b) qualora, pure in presenza di una invarianza dei compiti e delle responsabilità di ciascuna posizione organizzativa, e quindi della relativa rilevanza organizzativa, si determini una situazione, ad esempio, di diminuzione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dell’istituto. Infatti, un tale evento certamente potrebbe giustificare la necessità di rivedere in minus gli importi in atto della retribuzione di posizione di ciascuna posizione organizzativa, anche se sulla base delle medesime risultanze del processo di graduazione delle stesse già precedentemente applicato.
La definizione dei criteri di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative è rimessa in via esclusiva alle autonome determinazioni di ciascun ente.

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