Personale, resti inutilizzabili

Fonte: Italia Oggi

I resti dei budget destinati alle assunzioni per il triennio antecedente al 2015 debbono essere utilizzati necessariamente per l’assunzione dei vincitori dei concorsi le cui graduatorie siano vigenti o approvate alla data dell’1/1/2015, oppure ai dipendenti delle province in sovrannumero. Finché perduri il congelamento delle assunzioni per il biennio 2015-2016, gli enti locali non possono utilizzare risorse disponibili dai resti, per effettuare assunzioni di personale ex novo.

È il «decreto enti locali», il dl 78/2015 che, combinato col parere della Corte dei conti, sezione autonomie 19/2015, fornisce la soluzione al quesito già affrontato dalla Sezione regionale di controllo della Lombardia, rimesso per la decisione proprio alla sezione autonomie.

L’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014 ha vincolato il budget delle assunzioni con una formula oggettivamente ambigua, tale da lasciare aperta anche sul piano solo letterale la porta a due soluzioni interpretative. La prima è quella caldeggiata anche dalla circolare interministeriale di Funzione pubblica e affari regionali 1/2015, secondo la quale «rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali». La seconda e opposta teoria è stata considerata come egualmente fondata proprio dalla sezione Lombardia.

L’ago della bilancia, però, ora risulta spostato decisamente dal dl 78/2015 che integra l’articolo 3, comma 5, del dl 90/2014, convertito in legge 114/2014 così da chiarire, finalmente, che il budget triennale cumulabile per le assunzioni non è quello futuro, ma quello passato.

Solo in presenza della tesi mossa dalla sezione autonomie con delibera 27/2014 secondo cui il triennio sarebbe quello futuro, ha un peso l’idea espressa dalla circolare 1/2015, secondo cui nel biennio 2015-2016 le amministrazioni potrebbero utilizzare i budget passati per indire concorsi e assunzioni al di fuori del congelamento delle assunzioni imposto dalla legge 190/2014.

Ma, poiché ora la legge chiarisce (com’era per altro opportuno e corretto) che il cumulo è retroattivo, è evidente che negli anni 2015 e 2016 è possibile effettuare assunzioni a valere sul badget di ciascuno dei due anni, comprensivo dei «resti» dei precedenti trienni, i quali finiscono, quindi, per estendere le possibilità di chiamata in servizio dei vincitori dei concorsi e dei dipendenti provinciali in sovrannumero, senza permettere assunzioni esterne ex novo.

A rafforzare questa conclusione indotta dal dl 78/2015 è, come rilevato prima, anche la delibera della sezione Autonomie 19/2015, secondo cui le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, debbono sempre essere lette come norme poste a dare comunque priorità alla ricollocazione dei 20 mila dipendenti provinciali soprannumerari circa, anche perché il «congelamento» è destinato a durare al massimo 2 anni (in realtà restano 18 mesi, oggi).

Dunque, qualsiasi lettura di tale norma di garanzia e riorganizzazione del personale pubblico sottesa a sottrarre risorse e posti disponibili al processo di ricollocazione dei dipendenti provinciali e di chiamata in servizio dei vincitori dei concorsi appare contrario ai fini esplicitamente indicati dal legislatore.

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