Personale di altri enti e limiti di spesa – Deliberazione della Corte dei Conti

Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale (art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni.

 

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Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego

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