Personale affetto da gravi patologie, assente da un anno: ha diritto alle indennità del suo ruolo?

L'Esperto Risponde

Pubblichiamo la risposta dell’Esperto, Vincenzo Giannotti, ad un quesito formulato da un nostro abbonato in ordine alla possibilità di riconoscere l’indennità per specifiche responsabilità ad una dipendente sottoposta a terapia salvavita che, a causa delle precarie condizioni di salute, è stata assente dal servizio per tutto l’anno.

» Quesito

In considerazione della disciplina di favore prevista dalla legislazione vigente e dai CCNL nelle ipotesi di personale affetto da gravi patologie richiedenti terapie salvavita, si chiede di esprimere parere in ordine alla possibilità di riconoscere l’indennità per specifiche responsabilità, di cui all’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 1.4.1999, ad una dipendente sottoposta a terapia salvavita che, a causa delle precarie condizioni di salute, è stata assente dal servizio per tutto l’anno.
Occorre, altresì, considerare che, stante il lungo periodo di assenza della dipendente in questione, le funzioni di quest’ultima sono state svolte da altra dipendente alla quale è stata riconosciuta e liquidata, per le medesime mansioni, l’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 1.4.1999.

» Risposta

Per tutti i giorni di assenza connessi alle gravi patologie richiedenti terapia salvavita, in base al disposto del comma 7-bis dell’art.21 del 6.7.1995, il lavoratore ha diritto a percepire sempre l’intera retribuzione prevista dal comma 7, lett.a) del medesimo art.21.

Tale clausola contrattuale prevede che, per i primi nove mesi di assenza per malattia il dipendente, ha diritto all’intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato.

Pertanto, questa particolare garanzia del trattamento economico, in caso di malattia, non si estende, direttamente ed automaticamente, a quelle voci del trattamento accessorio che non sono fisse e che, per la loro intrinseca natura, sono legate esclusivamente alla effettiva prestazione o alla presenza in servizio (ad es. compenso per il lavoro straordinario e le varie indennità di turno, reperibilità, maneggio valori).

L’indennità di cui si tratta, non presentando le caratteristiche di fissità e continuità richieste dalla disciplina contrattuale, come confermato dal fatto che essa non figura tra le voci della retribuzione considerate utili ai fini del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’art. 49 del CCNL del 14.9.2000, non può considerarsi rientrante nella garanzia retributiva di cui si è detto. Infatti, l’art.49 del citato contratto prevede le seguenti voci:
a) trattamento economico iniziale;
b) incrementi economici correlati alla progressione economica nella categoria;
c) indennità integrativa speciale;
d) tredicesima mensilità;
e) retribuzione individuale di anzianità;
f) retribuzione di posizione;
g) indennità di direzione di L.1.500.000 di cui all’art. 17, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999;
h) indennità di vigilanza di L.1.570.000 e di L.930.000 cui all’art. 37,comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995;
i) indennità del personale educativo degli asili nido di L.900.000 annue lorde di cui all’art. 37, comma 1, lett. c, del CCNL del 6.7.1995; indennità del personale insegnante delle scuole materne, delle scuole elementari e delle scuole secondarie di L.900.000 annue lorde, di cui all’art. 37, co.1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995; indennità del personale docente di cui all’art.32-bis del presente CCNL;
j) indennità di L.900.000 annue lorde per il personale docente dei centri di formazione professionale;
k) indennità specifica per il personale appartenente alla ex terza e quarta qualifica professionale di L.125.000;
l) assegni ad personam non riassorbibili.

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