Permessi ex legge 104: chi ne usufruisce non può essere trasferito

Interessante sentenza della Corte di Cassazione che afferma che il lavoratore che usufruisce dei permessi della legge 104 per assiste un familiare disabile non può essere trasferito unilateralmente da una sede di lavoro ad un’altra, quand’anche il trasferimento non comporti lo spostamento a una nuova unità produttiva.

La vicenda

Il dipendente di un carcere, addetto alla mensa, viene trasferito da una sede di lavoro ad un’altra, posta a pochi chilometri dalla prima. Fra i motivi di ricorso, l’uomo afferma che il trasferimento viola il diritto di usufruire dei permessi ex legge 104 per assistere il padre convivente affetto da handicap grave. Il rifiuto al trasferimento costa caro al dipendente che viene licenziato.

La decisione della Corte

La Suprema Corte, nella sentenza n. 24015, afferma che il lavoratore che fruisce dei permessi 104 non può essere trasferito, perchè viene violato il più rigoroso regime di protezione di cui gode il lavoratore che assiste un familiare in situazione di handicap (secondo i parametri previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992).
L’unico limite che la Cassazione individua, rispetto al trasferimento ad altra sede del dipendente che assiste il disabile, si verifica quando il datore di lavoro dimostra l’esistenza di specifiche esigenze tecnico-produttive od organizzative, le quali impediscano una soluzione diversa dal mutamento geografico del posto di lavoro.

LEGGI LA SENTENZA della Corte di Cassazione, 12 ottobre 2017, n. 24015

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