Pensione di reversibilità (coniuge separato)

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

Un coniuge separato per colpa o con addebito, senza diritto agli alimenti, alla morte del marito domanda la pensione di reversibilità che, per due gradi di giudizio viene negata. In Cassazione, invece, il diritto è riconosciuto. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 15 marzo 2019, n. 7464.

Massima

In tema di pensione di reversibilità, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1987, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale l’art. 24 della legge n. 153/1969 e l’art. 23, comma IV, della legge n. 1357/1962, nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato, tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte. L’art. 22, della legge n. 903/1965 è comunque applicabile al caso del coniuge separato, posto che la norma non richiede quale requisito la vivenza a carico al momento del decesso e lo stato di bisogno, ma solo l’esistenza del rapporto coniugale con il defunto pensionato o assicurato.

Fatto

La Corte d’Appello ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì di rigetto della domanda volta ad ottenere la pensione di reversibilità, quale coniuge separato senza diritto agli alimenti.
Secondo la Corte, la donna non fruiva di erogazione di alimenti in capo all’ex coniuge ed in suo favore non poteva rivendicare dopo il decesso di costui l’attivazione di un trattamento previdenziale a suo vantaggio, posto che la pensione di reversibilità non è solo la prosecuzione in favore di terzi del pregresso diritto a pensione dell’avente titolo, ma è la prosecuzione in favore di terzi aventi diritto.

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