Pensione anticipata: cambiano i requisiti anche per i dipendenti pubblici

Con nota del 26 ottobre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ridefinito i requisiti per accedere alla pensione anticipata.

Il Ministero ha precisato che:

il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato”.

Nella circolare n. 196 del 11.11.2016, l’INPS da un’ interpretazione estensiva prevedendo la possibilità di accedere al pensionamento anticipato anche per il personale che, avendo maturato i requisiti previsti, fosse occupato successivamente come lavoratore autonomo o nel pubblico impiego alla data di entrata in vigore della legge n. 214 del 2011.

In questo caso, mentre prima dell’interpretazione del Ministero poteva accedere esclusivamente chi aveva maturato i requisiti prima della legge e che fosse sempre in servizio presso le imprese private, ora può accedervi anche chi è in servizio nel settore pubblico o che esercita attività autonoma alla data del 28/12/2011, purché alla data del 31/12/2012 siano soddisfatte due condizioni:

a) abbiano maturato la c.d. quota contributiva, ossia
– dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 95 con un’età minima di 59 anni;
– dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 96 con un’età minima di 60 anni

b) le lavoratrici abbiano maturato il requisito contributivo minimo richiestuo per l’accesso alla pensione di vecchiaia (62 anni al 31/12/2012) con la sola contribuzione accreditata in qualità di lavoratrici dipendenti del settore privato (con esclusione della contribuzione volontaria, contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa).

Pertanto, coloro che si trovano nelle condizioni appena illustrate e che abbiano raggiunto i requisiti di cui alle lettere a) e b), possono accedere alla pensione all’età di 64 anni, comprensiva degli adeguamenti alla speranza di vita.

Scarica la CIRCOLARE INPS n. 196/2016

 

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