Parere ARAN – Aspettativa ricongiungimento coniuge

L’ARAN con il parere RAL_1825_Orientamenti Applicativi del 03/03/2016 risponde alla seguente domanda.

Nel caso in cui il coniuge cittadino straniero sia dipendente di un datore di lavoro straniero, con sede di lavoro all’estero, è possibile accogliere la richiesta della moglie, in servizio presso un ente locale, di fruire di aspettativa non retribuita per ricongiungimento con coniuge all’estero?        

Nel merito del quesito formulato, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) l’aspettativa per il ricongiungimento al coniuge attualmente è disciplinata esclusivamente dall’art. 13 del CCNL del 14.9.2000, il quale prevede la possibilità, per il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, di usufruire di un periodo di aspettativa senza assegni, qualora l’ente di appartenenza non possa destinarlo a prestare servizio o non possa trasferirlo nella stessa località in cui si trova il coniuge;

b) la disciplina contrattuale ha disapplicato integralmente le previsioni delle precedenti fonti pubblicistiche (legge n.26/1980 e DPR n.333/1990);

c) la precisa formulazione della clausola dell’art.13, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 analogamente alle precedenti previsioni dell’art.1 della legge n.26 del 1980, individua la fattispecie legittimante la concessione dell’aspettativa semplicemente nella circostanza che il coniuge del lavoratore presti servizio all’estero;

d) nessuna ulteriore indicazione o vincolo sono stabiliti, ai fini del riconoscimento del beneficio, dalla richiamata clausola contrattuale con riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche del rapporto di lavoro di cui è titolare il coniuge del dipendente dell’ente all’estero (alle dipendenze di una amministrazione pubblica oppure di un datore di lavoro privato di società italiana o estera, ecc.);

e) pertanto, anche nella fattispecie sottoposta, sembrano sussistere i presupposti per l’applicazione della tutela di cui all’art. 13 del richiamato CCNL del 14.9.2000.

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