Parere ARAN applicazione disposizioni art.15, comma 2, Cncl 01/04/1999

Con parere del 28/10/2013 RAL_1551_Orientamenti Applicativi l’ARAN interviene sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui all’art.15 comma 2 Ccnl 01/04/1999:

Relativamente alle modalità applicative delle previsioni dell’art.15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, si reputa opportuno evidenziare, in via preliminare, che l’incremento delle risorse decentrate variabili ivi previsto, nella misura massima dell’1,2% del monte salari relativo al 1997, non ha carattere obbligatorio ma è rimesso, anno per anno, al libero apprezzamento degli enti, che devono valutare, a tal fine, le proprie condizioni di bilancio e la propria capacità di spesa.

Le finalità ed i presupposti applicativi che rappresentano il fondamento giustificativo di tale disciplina, sono specifici e diversi rispetto a quelli stabiliti per l’attuazione delle previsioni dell’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999.

In base alla disciplina contrattuale, la condizione per l’applicazione dell’incremento di cui si tratta è  rappresentata dall’accertamento preventivo da parte del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti derivanti sia da processi di razionalizzazione o riorganizzazione, sia dalla espressa previsione di apposito stanziamento in bilancio con destinazione a specifici obiettivi di produttività e di qualità, ovviamente individuati e definiti in via preventiva (sotto tale ultimo aspetto la disciplina è simile a quella del successivo art.15, comma 5, del medesimo CCNL dell’1.4.1999).

Si tratta di aspetti sui quali, la scrivente Agenzia non ha mai fornito indicazioni in ordine ad eventuali criteri da seguire, essendo rimessi integralmente alle autonome valutazioni e decisioni degli enti.

Quello che rileva è che:

a) lo stanziamento, nel limite massimo dell’1,2% del monte salari del 1997, avvenga sempre in via preventiva rispetto all’anno di riferimento della contrattazione integrativa; pertanto, si esclude ogni possibilità di applicazione retroattivo di tale previsione;

b) siano certificati, con precisa assunzione di responsabilità,  dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione la sussistenza ed il rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dalla disciplina contrattuale, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di produttività e di qualità che hanno rappresentato il fondamento giustificativo dello stanziamento.

 Si deve ricordare anche che:

a) tutte le risorse destinate a sostenere gli oneri (obbligatori e facoltativi) dei contratti collettivi, devono essere sempre autorizzate con le stesse forme previste per la approvazione dei bilanci e con distinta indicazione dei mezzi di copertura (art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001);

b) le possibilità di incremento delle risorse decentrate, ai sensi dell’art.15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, non possono comunque prescindere dall’osservanza del quadro legale di riferimento e cioè dalla necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di Patto di stabilità e di contenimento della spesa per il personale. Infatti, la disciplina contrattuale in materia di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa (come appunto l’art.15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999) non  autorizzano in alcun modo (né del resto potrebbero autorizzare) deroghe alle norme delle leggi finanziarie, di natura imperativa, relative al Patto di stabilità o al contenimento della spesa del personale. Tale posizione interpretativa trova riscontro nei pareri e nelle decisioni giurisdizionali della Corte dei Conti;

c) deve comunque essere rispettato anche il generale vincolo in materia di risorse decentrate stabilito dall’art.9, comma 2-bis, della legge n.122/2010.

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