Pagamento del salario accessorio in mancanza della sottoscrizione del contratto integrativo

Approfondimento di V. Giannotti

Abbiamo appreso l’importanza della sottoscrizione dei contratti decentrati dai nuovi principi della contabilità armonizzata, in considerazione dell’esatta ed obbligatoria correlazione tra importo impegnato e obbligazione giuridica sottostante. Proprio nel passaggio ai nuovi principi della competenza finanziaria potenziata (allegato 4/2 punto 5.2), la giurisprudenza contabile (ex multis Corte dei conti, Sezione Controllo per il Veneto, deliberazione 4 maggio 2016, n. 263),  ha avuto modo di precisare che:

  • la spesa di personale relativa a trattamenti fissi e continuativi, nell’esercizio di riferimento, risulta automaticamente impegnata all’inizio dell’esercizio. In tali istituti rientrano anche alcune indennità del salario accessorio avente natura fissa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali godute, indennità educatrici, retribuzioni di posizione delle pozioni organizzative e alte professionalità aventi durata superiore all’anno di riferimento);
  • le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, devono essere impegnate nell’esercizio in cui sia stato firmato il contratto collettivo nazionale;
  • infine, le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio.

In riferimento al salario accessorio, le somme impegnate all’atto della sottoscrizione della contrattazione integrativa, imputate contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili, vengono gestite in contabilità mediante il neo istituito giuscontabile del Fondo Pluriennale Vincolato. In caso di costituzione del fondo, quale atto unilaterale dell’Amministrazione, e in mancanza della sottoscrizione del fondo nell’esercizio di competenza, acquisita la certificazione dell’organo di revisione contabile, le risorse destinate al finanziamento del fondo vanno vincolate e, non potendo essere assunto impegno contabile, l’economia di spesa confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione, utilizzabile anche in esercizio provvisorio in caso di successiva avvenuta sottoscrizione.

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