P.a., più certezza sul danno all’immagine

Fonte: Italia Oggi

Fra i tanti effetti della crisi finanziaria che scuote un’Eurozona ormai in forte sofferenza e ingenera una diffusa sensazione di forte incertezza e preoccupazione sul futuro di famiglie e imprese, uno in particolare sta affermandosi come dominante, anche nella discussione pubblica che si è sviluppata al riguardo: credibilità, reputazione, e di riflesso fiducia, sono le parole chiave di una vicenda che, bypassando il confine fisico e giuridico fra gli stati, si alimenta in un saliscendi quotidiano di spread sul debito sovrano, «merito di credito» attribuito dalle agenzie di rating e c.d. segnali da mandare ai mercati finanziari.
Vicenda, questa, che raggiunge il culmine di significatività nel rendimento addirittura negativo raggiunto dal debito di alcuni stati europei.Il tema è evidentemente di dimensioni planetarie, ma nel porsi come realtà ormai dimostrata offre lo spunto per sviluppare anche su scala più ridotta, a dimensione nazionale, una riflessione critica su fenomenologie che tendono sempre più ad assomigliare alle tessere di un puzzle da ricomporre, con urgenza, secondo una logica fortemente innovativa.Il discorso è articolato, ma in ogni caso esso ruota intorno ai seguenti punti:1) nel diritto interno, è pacifico (Corte cost., sent. n. 355/2010) che la p.a.
sia titolare di un diritto «personale» rappresentato dall’immagine, intesa come percezione esterna che i consociati hanno delle modalità di azione conforme ai canoni del buon andamento e dell’imparzialità di cui all’art. 97 Cost.
(detto altrimenti, in gioco è l’esigenza di assicurare il prestigio, la credibilità e il corretto funzionamento degli uffici della p.a.);2) se questo peculiare bene giuridico viene pregiudicato dal comportamento di operatori pubblici, a legislazione vigente il pm presso la Corte dei conti può agire per il risarcimento del relativo danno erariale (a valenza non patrimoniale e fondato sull’art.
2059 c.c., secondo la Consulta), purché la condotta tenuta integri un delitto contro la pubblica amministrazione; 3) questo modello tende però a scontare, oltre a varie altre, due criticità in particolare: per un verso, una limitatezza strutturale di proiezione che oblitera del tutto la pacifica dimensione anche patrimoniale della percezione esterna di cui si discorre (negando, in questo modo, l’evidenza di fenomeni ormai solidamente affermati a livello internazionale, con il suffragio di numeri importanti, come marketing territoriale, city branding e merchandising), e, per altro verso, un sostanzialmente irrisolto rapporto con l’esercizio corretto e proficuo del diritto di cronaca;4) su quest’ultimo aspetto va considerato, da un lato, che le norme introdotte nel 2009 in tema di danno all’immagine subordinano l’ammissibilità dell’attivazione del pm contabile all’acquisizione – anche a mezzo stampa – di una «specifica e concreta notizia di danno», da intendere come dato cognitivo non generico, bensì ragionevolmente circostanziato;5) dall’altro lato, è dato acquisito che, ai fini della misurazione dal danno di immagine patito dalla p.a., rilevi l’attenzione (c.d. clamor fori) da parte degli organi d’informazione sui fatti giudicati.Date queste premesse, diviene allora chiaro come sia necessario definire meglio il punto di sintesi fra esercizio del diritto di cronaca e tutela (attraverso l’azione del p.a.
contabile) della credibilità della p.a., chiarendo in modo univoco quale deve essere il tratto di specialità che vale a qualificare in senso utile il giornalismo d’inchiesta in questo settore, a cosa sia giusto dare rilevanza ai fini della misurazione dal danno di immagine patito dalla p.a. (rinvio a giudizio, condanna passata in giudicato, altro), e, ancora, se e come rilevino le categorie tipologiche del settore massmediatico (stampa locale, nazionale, agenzie di stampa, altro) ai fini di detta misurazione.
Considerata la posta in gioco, sarebbe auspicabile un confronto aperto e fecondo fra le categorie interessate, a tutela dell’equità e della certezza del diritto.

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