Orientamento Aran: retribuzione di risultato delle posizioni organizzative

Orientamento Applicativo ARAN, 1.8.2016, RAL_1858

L’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 prevede che l’importo della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25 della retribuzione di posizione attribuita. E’ possibile in sede di contrattazione decentrata ridurre le percentuali minime e massime attribuibili?

Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno evidenziare che le percentuali minima (10%) e massima (25%) fissate per la determinazione del valore della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa dall’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 non sono in alcun modo modificabili in sede decentrata (fermo restando, naturalmente, la erogazione di tale voce retributiva solo nel caso di valutazione positiva della prestazione individuale).

Infatti, esse, sono stabilite con carattere di generalità per tutte le amministrazioni dal citato art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 e nessuna altra disposizione contrattuale prevede e legittima una eventuale deroga, né in senso ampliativo né in senso riduttivo, delle stesse.

Si coglie l’occasione anche per ricordare che la materia, in base alla vigente disciplina contrattuale, non forma in alcun modo oggetto di contrattazione integrativa.

 

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