Orientamenti applicativi ARAN: permesso breve e causa del lavoro

L’ARAN con parere del 14/10/2014 risponde al seguente quesito:

Per presenziare ad un’udienza per una causa di lavoro promossa da un lavoratore nei confronti dell’amministrazione di appartenenza, lo stesso dipendente può avvalersi dei permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995?

In materia, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che nella ampia nozione di “particolari motivi personali o familiari”, che giustificano la concessione dei permessi di cui all’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, possa rientrare anche la particolare fattispecie prospettata.

Manca, infatti, nella disciplina contrattuale una precisa casistica dei motivi che possano giustificare  questa forma di assenza  retribuita del segretario.

Pertanto, nel momento in cui comunica preventivamente, secondo gli ordinari principi di correttezza e di buona fede, all’ente la propria volontà di assentarsi per uno o più giorni, avvalendosi delle previsioni dell’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, il dipendente espone anche i particolari motivi personali o familiari che ne sono alla base.

Sarà, comunque, l’ente a valutare, nella sua discrezionalità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, le motivazioni addotte dal dipendente a sostegno della richiesta di assentarsi dal servizio in relazione alla eventuale sussistenza di specifiche ragioni organizzative od operative, da considerarsi prevalenti e, quindi, ostative della possibilità di assentarsi.

Solo il dipendente, sulla base di un proprio, autonomo ed insindacabile giudizio, potrebbe decidere, in alternativa al giorno di permesso retribuito, di imputare a ferie l’assenza.

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