Nuove capacità assunzionali, utilizzo graduatorie concorsuali e permanenza vincitori

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Il decreto legge n. 4/2019Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” in fase di conversione in legge, si è arricchito di alcune modifiche di particolare interesse per le assunzioni degli Enti locali. In particolare la preoccupazione da parte dell’ANCI, su uno svuotamento degli organici degli Enti locali, dovuti all’utilizzazione della “quota 100”, è stata recepita dal legislatore inserendo ed ampliando le facoltà assunzionali.

Ampliamento delle capacità assunzionali

Al fine di ampliare le capacità assunzionali degli Enti locali il legislatore è intervenuto su due direttrici:

  • Ampliamento dei resti assunzionali. Si prevede che capacità assunzionali non utilizzate nei precedenti tre anni sono state estese a cinque, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Secondo la relazione tecnica, la possibilità di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente deve intendersi limitata, nella fase di prima attuazione, al periodo compreso tra l’anno 2014 e l’anno 2019, senza possibilità di attingere a residui di annualità precedenti. Si ricorda come recentemente i giudici contabili (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 26/2019) abbiano permesso l’utilizzo dei resti non spese negli anni precedenti anche qualora non inseriti nel piano triennale dei fabbisogni negli anni precedenti;

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La previdenza dopo la Legge di bilancio 2019 e il Decreto attuativo (D.L. n. 4/2019)

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