Nullità del provvedimento disciplinare adottato da organo incompetente

Approfondimento di R. Squeglia

La pronuncia di merito, che oggi si segnala all’attenzione dei lettori, si sofferma su due distinti aspetti di pari rilevanza nell’ambito dell’attività di vaglio giudiziale delle sanzioni disciplinari.

Il primo, di carattere sostanziale, è stato già oggetto di specifiche pronunce in terminis dalla sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione e riguarda la competenza nell’adozione delle sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sotto uno specifico profilo, quello delle conseguenze che l’ordinamento prevede in ordine al provvedimento disciplinare adottato da organo incompetente: la nullità.

Il secondo profilo, di carattere squisitamente processuale, attiene invece ad altro aspetto, del pari fondamentale poiché riguarda la possibilità per il giudice del lavoro di rilevare il vizio di incompetenza anche in assenza di specifica eccezione di parte ricorrente. Nella fattispecie che occupa, infatti, la difesa del ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione che aveva subito il provvedimento disciplinare della sospensione dall’insegnamento per un mese con correlativa perdita del trattamento economico, aveva sì impugnato la sanzione agendo per la illegittimità e/o la nullità dello stesso, ma per ragioni che non contemplavano la contestazione della validità dello stessa sotto il profilo della competenza.
Era quindi il Tribunale, in prima udienza, a sottoporre alle parti tale questione. Aderendo il ricorrente all’indicazione giudiziale, il Tribunale di Roma tratteneva la causa in decisione e, con sentenza del 2 marzo 2017, accoglieva il ricorso dichiarando la nullità della sanzione proprio per l’incompetenza dell’organo che l’aveva adottata (dirigente scolastico in luogo dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, acronimo UPD).
Il primo aspetto, di carattere processuale, che la sentenza affronta in motivazione, concerne la rilevabilità d’ufficio, da parte del giudice, della nullità anche in carenza di eccezione di parte ricorrente. Sul punto, premette il Tribunale che, a mente dell’art 55 del d. lgs. n.165/2001, tutte le disposizioni del predetto decreto in materia disciplinare, non escluso quindi l’art 55 bis che viene in rilievo nella controversia che occupa, costituiscono norme imperative, ai sensi degli art 1339 e 1419 comma 2 c.c..

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