Novita’ in materia di giustificazione delle assenze. I congedi parentali
Dopo la Riforma del Lavoro del Governo Monti e le successive modifiche e integrazioni poste in essere dal Governo Letta, il Governo Renzi ha delineato un nuovo programma di riforme che interessano Mercato del Lavoro e Welfare.
Le principali novità contenute nella delega sul lavoro, il cosiddetto “Jobs Act”, si possono così riassumere:
- modifiche all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori,
- estensione degli ammortizzatori sociali,
- nuove regole per l’Aspi (Indennità di disoccupazione),
- cambiamenti nelle norme sui controlli a distanza,
- introduzione del contratto a tutele crescenti,
- superamento delle collaborazioni coordinate e continuative,
- disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Per quanto riguarda, in particolare, quest’ultimo punto, con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014, sono stati modificati diversi articoli del decreto legislativo n. 151 del 2001 contenente disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Il decreto in questione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015 serie generale n.144, supplemento ordinario n 34, ed è entrato in vigore il giorno successivo ossia il 25 giugno 2015.
Le novità sono diverse. Tra queste si richiama la riforma dell’art. 32 del D.lgs n. 151/2000, il quale consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato; prima della novella in esame, il tetto era rappresentato dagli otto anni del bambino. Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.
La riforma prevede inoltre che i periodi di congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.
I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.
Tutte le novità sono state ampiamente trattate nella seconda edizione del testo riguardante la giustificazione delle assenze negli Enti Locali.
L’obiettivo dell’autore è stato quello di sistematizzare la stratificata disciplina delle assenze in una sorta di “testo unico” in cui tutte le tipologie di assenze sono ordinate e inquadrate grazie al preciso richiamo alla normativa e alla prassi di riferimento.
L’esemplificazione di oltre 200 casi pratici, sviluppati attraverso la formula della risposta al quesito, offre inoltre un ricco ventaglio di fattispecie agevolmente consultabili.
Grazie alla sua organizzazione interna, la presente pubblicazione risulta quindi essere un pratico vademecum, utile sia a chi deve autorizzare le assenze, sia ai dipendenti e ai dirigenti che si trovano nella condizione di doverne usufruire.
II edizione aggiornata con: – d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 |
La giustificazione delle assenze dopo il Jobs Act Guida rapida con casi pratici per gli Enti locali Area dirigenti |
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