Nessun compenso addizionale al personale turnista nei giorni festivi infrasettimanali o domenicali

di V. Giannotti

Mentre ancora alcune Corti territoriali (Corte di Appello di Milano, sentenza 18/1/2014) riconoscono al personale turnista i compensi supplementari in caso di lavoro ricadente nelle giornate festive (infrasettimanali e/o domenicali), la Corte di Cassazione chiude con una serie di sentenze ai compensi supplementari e/o a riposi compensativi per il personale turnista.

Il fatto
Il personale della Polizia Locale di un Comune campano avevano adito il giudice del lavoro al fine di vedersi riconoscere:
a) il risarcimento del danno conseguente all’usura psicofisica per non aver goduto, su richiesta del datore di lavoro, del riposo settimanale;
b) i maggiori compensi spettanti applicando lo straordinario festivo come previsto dal contratto collettivo alle ore effettuate nelle domeniche lavorate;
c) il risarcimento del danno biologico subito in conseguenza della mancata fruizione del riposo compensativo.
Le citate domande venivano rigettate sia dal Tribunale di prime cure che dalla Corte di appello.
Avverso tale decisione ricorrono i lavoratori in Cassazione.

Le motivazioni della Suprema corte
Secondo gli Ermellini le disposizioni dell’art.24 CCNL 14.9.2000 prendono in considerazione, nei primi tre commi, l’attività lavorativa prestata, in via eccezionale ovvero occasionale, in giorni non lavorativi, attività che comporta il superamento del limite di orario settimanale, cosicché, proprio perché individua situazioni non ordinarie, non riguarda i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro che possono essere, conseguentemente, chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi art. 24, comma 3) sia nelle giornate festive, nei rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro.

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