Mobilità del personale e ferie pregresse

Approfondimento di V. Giannotti

Una volta conclusa con esito positivo la procedura di mobilità, può accadere che il personale che transita nell’amministrazione di destinazione non abbia fatto in tempo a fruire delle ferie residue, ponendosi il problema tra amministrazione e dipendenti sulla loro fruizione. La problematica, in effetti discende dalle disposizioni dell’art.5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui:
le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile …”.

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