Mancato pagamento delle retribuzioni e astensione dal lavoro

Il contratto di lavoro, che lega datore di lavoro e dipendente, è un contratto a prestazioni corrispettive di natura sinallagmatica. Questo, in parole povere significa che alla base del contratto di lavoro, c’è lo scambio tra retribuzione e prestazione lavorativa, e che anzi, le due obbligazioni non possono essere disgiunte. Non ci può essere retribuzione senza prestazione lavorativa e non ci può essere prestazione lavorativa che non preveda una retribuzione.

Fin qui quello che dovrebbe accadere, ma cosa succede se il datore di lavoro non paga la retribuzione? Cosa può fare il lavoratore per tutelarsi? Innanzitutto richiedere un’assistenza specializzata in materia, come quella dei Consulenti del Lavoro.  Tale primo passo è fondamentale per evitare di incorrere in grossolani e pericolosi errori di valutazione.

Abbiamo detto che il contratto di lavoro prevede prestazioni corrispettive, quindi soggiace alla regola generale dell’art 1460 cc secondo la quale ciascuno dei contraenti (quindi anche il lavoratore) può rifiutarsi di adempiere alla propria prestazione  (il prestare servizio) se l’altra parte non adempie, ovviamente fatti salvi i limiti della buona fede.

La Suprema Corte, in una delle ultime sentenze in materia, la n. 14905/12, ribadisce che la gravità dell’inadempimento della parte datoriale, che possa giustificare l’astensione dal lavoro, deve essere valutato dal giudice di merito. E’ rimessa, quindi, al giudice la valutazione sulla legittimità, o meno, dell’astensione dal lavoro, anche se si possono certamente stabilire due principi: il primo è che il datore di lavoro deve ricevere una diffida a pagare le retribuzioni arretrate entro un termine non inferiore a 15 giorni. In ultimo, le retribuzioni arretrate devono essere almeno pari a tre mensilità, solo in questo caso, dice la giurisprudenza, si viene a configurare un grave inadempimento del datore di lavoro che può giustificare perfino le dimissioni per giusta causa.

Quest’ultima fattispecie ricorre quando lo svolgimento del rapporto di lavoro sia compromesso da gravi comportamenti del datore di lavoro, che non consentono nemmeno provvisoriamente la continuità della prestazione. In tal caso il lavoratore ha diritto di percepite, oltre al TFR, anche il preavviso (come se fosse stato licenziato) ed a percepire le prestazioni previste dalla norma a sostegno del reddito.

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