Malattia: riduzione del periodo di prognosi e temporanea incapacità lavorativa

Con la circolare n. 79/2017 l’INPS fornisce alcuni chiarimenti sulla riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia.

Nella premessa la circolare ricorda che mediante la trasmissione telematica della certificazione di malattia l’Istituto può disporre, come è noto, in tempo reale delle informazioni inerenti allo stato di temporanea incapacità al lavoro dei soggetti interessati. L’inosservanza da parte dei medici degli obblighi di trasmissione telematica costituisce, oltre che una violazione della normativa vigente, anche una fattispecie di illecito disciplinare – salvo evidentemente i casi di impedimenti tecnici di trasmissione.

LEGGI la CIRCOLARE

Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro

La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, sia nei confronti dell’Inps, considerato che, mediante la presentazione del certificato di malattia, viene avviata l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale senza necessità di presentare alcuna specifica domanda.

Sotto il primo profilo, è da ritenersi che, in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non possa consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro. L’art. 2087 del codice civile, come noto, infatti, impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Ne consegue che il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.

Per quanto concerne, invece, l’obbligo del lavoratore nei confronti dell’Inps, si evidenzia che lo stesso è tenuto a garantire la massima collaborazione e correttezza verso l’Istituto nei confronti del quale, con la presentazione del certificato di malattia ha inteso instaurare uno specifico rapporto di natura previdenziale con conseguente possibile erogazione della relativa indennità economica.

Il lavoratore è, quindi, tenuto a comunicare, mediante la rettifica del certificato telematico, il venir meno della condizione morbosa di cui al rischio assicurato, presupposto della richiesta di prestazione economica all’Istituto.

Provvedimenti sanzionatori

Succede non di rado che a seguito dell’effettuazione di visita medica di controllo domiciliare disposta d’ufficio, l’Istituto venga a conoscenza del fatto che un lavoratore abbia ripreso l’attività lavorativa prima della data di fine prognosi contenuta nel certificato di malattia, senza aver provveduto a far rettificare la suddetta data, a fronte ovviamente di un datore di lavoro consenziente.
Il suddetto comportamento da parte del lavoratore e dell’azienda crea evidenti difficoltà all’Inps, con conseguente necessità, per l’Istituto, di attivarsi per il recupero della quota non dovuta di prestazione.

Si precisa al riguardo che la sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell’evento certificato.

LEGGI la CIRCOLARE INPS del 4 maggio 2017, n. 79

 

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One thought on “Malattia: riduzione del periodo di prognosi e temporanea incapacità lavorativa

  1. I dirigenti dell’INPS hanno deciso di sanzionare i lavoratori in malattia che rientrano anticipatamente al lavoro utilizzando norme finalizzate al contrasto del fenomeno dell’assenteismo sui luoghi di lavoro.
    Possibile che nessuno si renda conto della evidente contraddizione?

    Il comportamento corretto da parte dell’INPS dovrebbe essere quello di richiedere il rimborso dei costi connessi con lo svolgimento dell’accesso.
    Tale rimborso andrebbe richiesto al datore di lavoro in quanto responsabile della riammissione al lavoro del lavoratore in assenza di una adeguata certificazione medica.

    Il fatto che all’INPS risulti “virtualmente” che il lavoratore è ancora assente per malattia non modifica la realtà “concreta” (e non “virtuale”) e cioè che il dipendente ha ripreso il lavoro e non è più assente per malattia, pertanto le sanzioni inerenti all’assenza ingiustificata alla visita fiscale non possono essere applicate ad una fattispecie diversa da quella che prevede le visite fiscali (dipendente assente dal lavoro per malattia).

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