L’utilizzazione del lavoro occasionale nella Pubblica Amministrazione in ambiti di carattere sociale ed assistenziale

Approfondimento di L. Boiero

L’articolo 54 bis del DL 24/04/2017, n. 50,  convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, nel disciplinare l’acquisizione delle prestazioni di lavoro occasionali, ha stabilito che le  amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al limite indicato dallo stesso articolo secondo il quale è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato,  nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del medesimo  articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a)  nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b)  per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c)  per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d)  per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

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