Lo scorrimento delle graduatorie di altri Enti e la mobilità

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

Le amministrazioni non possono utilizzare per scorrimento graduatorie proprie o di altri enti se le relative procedure concorsuali sono state indette prima della istituzione o trasformazione del posto. Se la graduatoria di un ente è scaduta, in quanto lo stesso non ha vincoli alle assunzioni e quindi la validità rimane confermata come triennale, un’altra amministrazione pubblica non può utilizzarla. Le assunzioni di categorie protette entro il rispetto della quota d’obbligo vanno in deroga al tetto delle assunzioni e devono comunque rispettare il principio di carattere generale della effettuazione in via preventiva della mobilità volontaria.
Sono queste le più importanti indicazioni contenute in recenti deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in tema di scorrimento di graduatorie. Uno strumento che viene sempre più utilizzato dagli Enti in quanto consente di evitare gli oneri, gli impegni e le incertezze connessi alla indizione di un concorso pubblico, nonché di avere rapidamente in servizio il dipendente che si intende assumere.

Il divieto di uso delle graduatorie per posti di nuova istituzione

Lo scorrimento di graduatorie di altri Enti è da considerare vietato, anche dopo le Linee guida sulla programmazione del fabbisogno, per posti istituiti o trasformati dopo la indizione del concorso. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte n. 114/2018. Sulla base delle previsioni di cui alla legge n. 3/2003, articolo 9, all’articolo 3, comma 61, della legge n. 350/2003 ed alla legge 311/2004, articolo 1, comma 100 “è possibile, in altri termini, attingere alle graduatorie concorsuali di altro comune”. Viene subito chiarito che questa possibilità è subordinata alla effettuazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e, dobbiamo aggiungere, anche della comunicazione di cui all’articolo 34 bis dello stesso decreto per l’eventuale assegnazione di personale in disponibilità.
Nell’esercizio di questa possibilità “è necessario che il posto vacante sia preesistente l’indizione del concorso”. Si deve arrivre a questa conclusione mutuando i principi dettati dall’art. 91 del d.lgs. n. 267/2000 che precludono lo scorrimento di una graduatoria dello stesso ente per posti di nuova istituzione o trasformazione di posti esistenti effettuata dopo la indizione del concorso: “se l’utilizzo delle proprie graduatorie è escluso per i posti istituiti o trasformati dopo l’indizione del concorso da parte dello stesso ente, è evidente che tale limite vale anche per l’utilizzo delle altrui graduatorie. La ratio è agevolmente individuabile: evitare che vi possano essere assunzioni nominative creando posti ad hoc per soggetti già presenti in graduatoria”. Non è necessario che l’accordo tra gli enti sia intervenuto prima della indizione del concorso, in quanto manca una esplicita previsione legislativa in questa direzione.

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