Licenziare ora sarà più facile

Fonte: Italia Oggi

Il licenziamento diventa più facile. I dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nella scuola pubblica potranno incorrere nella sanzione del licenziamento disciplinare nel caso di violazioni gravi o reiterate degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta indicati nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti contenuto in un decreto del Presidente della Repubblica che, dopo avere ottenuto il via libera dal Consiglio dei ministri nella riunione di venerdì 8 marzo, sarà pubblicato prossimamente nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione del Codice comporta l’abrogazione del decreto del ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000 recante «Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni». Le previsioni contenute nel nuovo codice, messo a punto dal ministro della funzione pubblica, Filippo Patroni Griffi, devono comunque essere integrate e specificate dal codice di comportamento che sarà adottato dal ministero dell’istruzione. Il Codice, nei termini definiti dal comma 44 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, comma che ha sostituito l’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha il fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà , imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.Regali off limitsIl Codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici, ivi compreso il personale della scuola, il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compresi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso,(in via orientativa, non superiore a euro 100) e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. Tra le altre disposizioni che possono coinvolgere direttamente il personale della scuola si sottolineano: il divieto di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l’ufficio di appartenenza; l’obbligo- fatta eccezione per l’adesione ai partiti politici o ai sindacati – di comunicare al dirigente scolastico l’adesione o l’appartenenza ad associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interessi siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento delle proprie funzioni; il divieto di utilizzare a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni dei suoi compiti e di utilizzare le linee telefoniche della scuola per esigenze personali, fatti salvi i casi di urgenza.I doveri minimiLa violazione dei doveri minimi previsti dal Codice, dispone tra l’altro l’art. 17, integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio ed è fonte di responsabilità accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di colpevolezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Le sanzioni disciplinari che non comportano il licenziamento con o senza preavviso sono quelle previste dal contratto nazionale di lavoro.Ferma restando la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica nei seguenti casi indicati nell’art. 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001:a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. Nei casi di cui alle lettere a), d),e) ed f), il licenziamento sarà senza preavviso.

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