Il fatto
Sia il Tribunale di prime cure che la Corte di Appello confermavano la legittimità del licenziamento di un dipendente di un ente locale a fronte delle numerose assenze ingiustificate come evincibili dai tabulati allegati e depositati dal Comune. La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto non rilevanti le giustificazioni prodotte dal dipendente di assentarsi dal lavoro per assistere i genitori malati, a causa del malfunzionamento della macchinetta marcatempo ed, infine, sulla mancata affissione del codice disciplinare.
Avverso la citata sentenza ricorre il dipendente in Cassazione, rilevando come il Comune non avesse adempiuto all’obbligo di provare la giusta causa e il giustificato motivo di licenziamento. In particolare veniva evidenziato come le inosservanze degli orari di lavoro e le assenze ingiustificate erano riconducibili al malfunzionamento del sistema di rilevamento delle presenze del Comune. A tal fine, il dipendente aveva attestato la propria presenza in ufficio firmando i fogli di presenza che non risultavano controfirmati solo per inadempimento del dirigente. Il malfunzionamento degli apparecchi, con la conseguente necessità di usare i fogli firma, risultava anche da diverse testimonianze.
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