Licenziamento disciplinare: spetta al giudice valutare, caso per caso, la reale gravità delle inadempienze del lavoratore

Le inadempienze del lavoratore, ancorché previste dal contratto collettivo di riferimento, non impediscono al giudice di valutare, caso per caso, la reale gravità delle stesse e le circostanze nelle quali si sono verificate.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.18124/2016, ha stabilito che la tipizzazione delle condotte che costituiscono inadempimento contrattuale tale da portare al licenziamento, non sono sufficienti ad esaurire l’indagine. Compito del giudice, infatti, è quello di valutare l’addebito disciplinare nel contesto specifico in cui si colloca la prestazione lavorativa.

A tale proposito, afferma la Cassazione, è consolidato l’orientamento per il quale, in tema di accertamento della giusta causa di recesso, la valutazione di gravità della condotta del lavoratore, tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, deve essere effettuata in relazione a specifici elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie concreta, quali il carattere doloso o colposo dell’infrazione, le circostanze di luogo e di tempo e le probabilità di reiterazione dell’illecito da parte del lavoratore.

I principi esaminati sono stati i seguenti: mancanza di precedenti disciplinari a carico del lavoratore, ampio grado di collaborazione alle indagini e mancanza di un’analisi del contesto di regolazione interna dell’attività. La causa è stata rinviata alla corte territoriale per un nuovo esame che analizzi tutti gli aspetti.

Corte di Cassazione Civile Lavoro 15/9/2016 n. 18124

 

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