Le verifiche biometriche sulle presenze: destinatari, criticità, costi

Approfondimento di Stefano Simonetti

Quello che ha colpito di più l’opinione pubblica della recente Legge “Concretezza” è sicuramente l’introduzione della rilevazione della presenza dei lavoratori pubblici tramite impronte digitali. Le altre disposizioni della legge sono di portata mediatica molto minore rispetto ad un tema che, ancora prima che la legge fosse entrata in vigore, aveva già suscitato numerose polemiche: basti pensare alla sollevazione dei dirigenti scolastici ai quali la legge impone il nuovo sistema di rilevazione. Si sta parlando della legge 19 giugno 2019, n. 56 (pubblicata sulla GU n. 45 del 22 giugno 2019 ed entrata in vigore il 7 luglio). Il titolo completo del provvedimento è “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” e consta di sei articoli dei quali, come detto, l’art. 2 risulta il più significativo visto che introduce il controllo della presenza tramite “verifica biometrica dell’identità”, formula molto tecnica che sottende più aspetti. Infatti esistono almeno una decina di rilevazioni di natura fisiologica e circa cinque di tipo comportamentale. Ma tutti hanno ovviamente inteso che tale verifica sarà tramite le impronte digitali benché nel testo della legge non vengano mai indicate esplicitamente. Ma non basta, perchè la presenza di un lavoratore pubblico sarà accertata anche attraverso la videosorveglianza. Riguardo a quest’ultima, rispetto al testo originario, sono state aggiunte le parole “degli accessi” in modo tale da non creare conflitti con l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori il quale, come è noto, vieta l’utilizzo di impianti audiovisivi per il controllo dell’attività dei lavoratori che, evidentemente, si ritiene che inizi soltanto dopo la rilevazione della presenza. Il divieto di cui all’art. 4, in ogni caso, “non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”, secondo la novella introdotta dall’art. 23 del d.lgs. 151/2015 attuativo del cosiddetto “Jobs Act” (ossia la legge delega n. 183/2014).

Questi sistemi sostituiscono completamente quelli pregressi che erano sostanzialmente i lettori di badge, anche se residuavano sistemi di rilevazione tramite fogli firma. Si ritiene che anche l’utilizzazione di una particolare App sullo smartphone – sistema alquanto diffuso negli ultimi tempi – non potrà più essere ammessa. A tale proposito la norma-madre riguardo all’osservanza dell’orario resta l’art. 22, comma 3 della legge 724/1994 che nell’ultimo periodo lapidariamente afferma che “l’orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato”: nonostante la terminologia datata,  le disposizioni legislative di 25 anni fa sono del tutto conformi al nuovo sistema attualmente introdotto.

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