Le più recenti sentenze in materia di concorsi

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

Anche la Cassazione in sede penale, dopo il Consiglio di Stato, ritiene che gli avvisi per le assunzioni di dirigenti o responsabili ex art. 110 TUEL devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. La deroga allo scorrimento di una graduatoria dello stesso ente in favore della indizione di un nuovo concorso costituisce una ipotesi eccezionale che deve essere adeguatamente motivata. Le commissioni di concorso sono un collegio perfetto, quindi non possono esservi componenti assenti, solamente nelle fasi in cui effettuano scelte discrezionali.
Sono queste alcune delle più recenti indicazioni dettate dalla giurisprudenza in materia di concorsi per l’assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni.

La pubblicità dell’avviso ex art. 110 TUEL

La mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un bando per l’assunzione ex articolo 110 d.lgs. n. 267/2000 deve essere giudicata come una condotta illegittima che integra gli estremi della maturazione di responsabilità penale. È quanto afferma la sentenza della Corte di Cassazione, sezione feriale penale, n. 53180/2018. Ricordiamo che lo stesso principio è stato di recente affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato 5298/2018.
La prima indicazione è la seguente: per quanto vi siano spazi rilevanti di apprezzamento discrezionale, e per quanto “la materia non è regolamentata”, non si può trarre la conclusione che viene lasciata “piena libertà ai funzionari ed agli amministratori”. Bisogna al riguardo ricordare che occorre dare corso ad una selezione pubblica, per come previsto dalle modifiche apportate al citato articolo 110 TUEL dal d.l. n. 90/2014.
Assume un notevole rilievo il seguente principio: “sebbene in linea generale l’attività selettiva non sia assimilabile ad un concorso pubblico, funzionale all’assunzione di pubblici dipendenti, in quanto diretta soltanto a reperire il candidato più rispondente alle caratteristiche ed alle esigenze dell’ente ed alle mansioni da assegnare senza la formazione di una graduatoria all’esito dell’attribuzione di un punteggio in base ai titoli o ad altri criteri valutativi”, occorre comunque applicare i principi di carattere generale sulla natura della selezione pubblica.

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