Le più recenti indicazioni sulla costituzione dei fondi per le risorse decentrate

A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, attuativo della legge cd Madia, abbiamo una certezza nella costituzione dei fondi per le risorse decentrate: il divieto di superare il tetto del fondo del 2016.

28 Agosto 2017
Modifica zoom
100%
A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, attuativo della legge cd Madia, abbiamo una certezza nella costituzione dei fondi per le risorse decentrate: il divieto di superare il tetto del fondo del 2016. Ciò nonostante vi sono numerosi dubbi, qualcuno viene chiarito in modo netto (le risorse provenienti da finanziamenti comunitari vanno in deroga ed il taglio operato nel 2015 come consolidamento di quello del 2014 ha un carattere di fatto permanente), su qualcuno si manifestano letture diverse (la possibilità della utilizzazione delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge nel caso di mancata istituzione del fondo). Dubbi interpretativi permangono, e non è elemento di poco conto in considerazione della rilevanza delle cifre, sull’inserimento o meno nel tetto del fondo degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Le risorse comunitarie

Le risorse provenienti da fondi comunitari e destinate ad incentivare il personale non entrano nel tetto dei fondi per la contrattazione decentrata: è quanto chiarisce la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 20/2017.
Ecco il principio di diritto: “I compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità con l’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell’Unione europea, per l’attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall’Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato al fine di migliorare la capacità di amministrazione e di utilizzazione dei predetti fondi, ai sensi degli artt. 5 e 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza.

Continua a leggere l’articolo

 

Consigliamo il nuovissimo VOLUME:

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento