Le più recenti indicazioni dell’ ARAN

Approfondimento di C. Dell'Erba

Al modificarsi dei compiti assegnati i comuni devono effettuare una nuova “pesatura” delle posizioni organizzative. Il congedo per matrimonio dei dipendenti in part time verticale può essere spostato in modo da essere compreso nell’ambito delle giornate di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. Un dipendente che svolge le mansioni di agente contabile non può essere inquadrato nella categoria A. Le ferie non godute non possono essere utilizzate per compensare periodi di lavoro non prestati a seguito della fruizione di permessi non retribuiti. Le attività aggiuntive che sono svolte da un dipendente dopo la mezzanotte della domenica elettorale devono essere considerate a tutti gli effetti come lavoro straordinario notturno. Sono queste alcune delle principali indicazioni dettate da ultimo dall’Aran in risposta ai più recenti quesiti posti dalle amministrazioni locali e regionali.

La cd pesatura delle posizioni organizzative

La cd pesatura delle posizioni organizzative, cioè la graduazione del relativo compenso, deve essere effettuata dalle amministrazioni locali e regionale ogni qualvolta vengono modificati gli assetti dell’ente ovvero se siamo in presenza di una diminuzione delle risorse destinate a questa forma di incentivazione. Sono queste le indicazioni dettate dall’Aran nel parere Ral 1930.
In primo luogo il parere ci ricorda che deve essere considerato come un obbligo delle amministrazioni il dare corso alla graduazione delle posizioni organizzative in relazione ai compiti ed alle responsabilità che sono assegnati ad ognuna di esse, provvedendo di conseguenza alla erogazione di una indennità di posizione che, entro i limiti minimi e massimi che sono fissati dal CCNL 31.3.1999, sia per le amministrazioni con dirigenza che per quelle che ne sono prive, tiene conto degli esiti di tale graduazione.
Di conseguenza, l’Aran ci dice che si deve dare corso allo stesso adempimento in presenza di una “nuova graduazione della rilevanza organizzativa sulla base del sistema di valutazione delle posizioni organizzative a tal fine adottato, in presenza di un ampliamento o di una riduzione dei compiti e delle responsabilità che la caratterizzano”. La modifica della graduazione si impone anche in caso di “diminuzione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dell’istituto”.

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